Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'entrata di merci nel territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'entrata nella Comunità di prodotti sottoposti ad accisa da un territorio di cui all', paragrafo 2. 2.   Le formalità previste dalle disposizioni doganali comunitarie per l'uscita di merci dal territorio doganale della Comunità si applicano in quanto compatibili all'uscita di prodotti sottoposti ad accisa dalla Comunità verso un territorio di cui all', paragrafo 2. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Finlandia è autorizzata, per i movimenti di prodotti sottoposti ad accisa tra il suo territorio, quale definito all', punto 2, e i territori di cui all', paragrafo 2, lettera c), ad applicare le stesse procedure previste per i movimenti nel suo territorio, quale definito all', punto 2. 4.   I capi III e IV non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa soggetti ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo.
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