Art. 28

Art. 28

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Fatto salvo l', la nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1, o la nota di esportazione di cui all', paragrafo 1, attestano la conclusione di una circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, conformemente all', paragrafo 2. 2.   In deroga al paragrafo 1, in assenza della nota di ricevimento o della nota di esportazione per motivi diversi da quelli elencati all', la prova della conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa può essere fornita, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), e iv), e lettera b), e all’, paragrafo 2, anche mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, sulla base di appropriati elementi di prova, che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa spediti hanno raggiunto la loro destinazione dichiarata o, nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), mediante un visto delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato l'ufficio doganale di uscita che attesti che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità. Un documento presentato dal destinatario contenente gli stessi dati della nota di ricevimento o della nota di esportazione costituisce un elemento di prova appropriato ai fini del primo comma. Quando le prove appropriate sono state accettate dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, queste concludono la circolazione nel sistema informatizzato.
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