Art. 25

Art. 25

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (13), o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.
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