Art. 19
In vigore dal 16 dic 2008
1. Il destinatario registrato non può detenere né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa.
2. Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi:
a)
prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione;
b)
alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa;
c)
acconsentire ad ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
3. Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all', paragrafo 9, è limitata ad una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, ad un unico speditore e ad un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione ad un unico movimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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