Art. 18

Art. 18

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione richiedono, alle condizioni da esse stabilite, che i rischi inerenti alla circolazione in sospensione dall'accisa siano coperti da una garanzia prestata dal depositario autorizzato speditore o dallo speditore registrato. 2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono, alle condizioni da esse stabilite, permettere che la garanzia di cui al paragrafo 1 sia prestata dal trasportatore o vettore, dal proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa, dal destinatario o congiuntamente da due o più di tali soggetti e dai soggetti di cui al paragrafo 1. 3.   La garanzia è valida in tutta la Comunità. Le relative modalità sono stabilite dagli Stati membri. 4.   Lo Stato membro di spedizione può non esigere la prestazione di una garanzia per i seguenti movimenti di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa: a) i movimenti che hanno luogo interamente nel suo territorio; b) se gli altri Stati membri interessati sono d'accordo, i movimenti di prodotti energetici aventi luogo all'interno della Comunità per via marittima o attraverso condutture fisse.
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