Art. 17

Art. 17

In vigore dal 16 dic 2008
1.   I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa nel territorio della Comunità, compreso il caso in cui i prodotti transitino per un paese terzo o un territorio terzo: a) da un deposito fiscale verso: i) un altro deposito fiscale; ii) un destinatario registrato; iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio della Comunità, ai sensi dell', paragrafo 1; iv) un destinatario di cui all', paragrafo 1, se i prodotti sono spediti da un altro Stato membro; b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato. Ai fini del presente articolo, per «luogo di importazione» si intende il luogo in cui si trovano i prodotti quando sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92. 2.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo e fatta eccezione per le situazioni di cui all', paragrafo 3, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato. Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.
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