Art. 9 · Rinvio dell'allontanamento

Art. 9

Rinvio dell'allontanamento

In vigore dal 16 dic 2008
Rinvio dell'allontanamento 1.   Gli Stati membri rinviano l'allontanamento: a) qualora violi il principio di non-refoulement, oppure b) per la durata della sospensione concessa ai sensi dell', paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri possono rinviare l'allontanamento per un congruo periodo, tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascun caso. Gli Stati membri tengono conto in particolare: a) delle condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo; b) delle ragioni tecniche, come l'assenza di mezzi di trasporto o il mancato allontanamento a causa dell'assenza di identificazione. 3.   Ove sia disposto il rinvio dell'allontanamento a norma dei paragrafi 1 e 2, al cittadino di un paese terzo interessato possono essere imposti gli obblighi di cui all', paragrafo 3.
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