Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Ambito di applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare. 2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva ai cittadini di paesi terzi: a) sottoposti a respingimento alla frontiera conformemente all' del codice frontiere Schengen ovvero fermati o scoperti dalle competenti autorità in occasione dell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro e che non hanno successivamente ottenuto un'autorizzazione o un diritto di soggiorno in tale Stato membro; b) sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale, in conformità della legislazione nazionale, o sottoposti a procedure di estradizione. 3.   La presente direttiva non si applica ai beneficiari del diritto comunitario alla libera circolazione, quali definiti all', paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.
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