Art. 5
Modifiche della direttiva 2002/96/EC
In vigore dal 16 dic 2008
Modifiche della direttiva 2002/96/EC
La direttiva 2002/96/CE è modificata come segue:
1)
i termini «preparato» o «preparati» ai sensi dell’, punto 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, nella versione del 30 dicembre 2006, sono sostituiti rispettivamente dai termini «miscela» o «miscele» in tutto il testo;
2)
dal 1o dicembre 2010, all’, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
“sostanze o miscele pericolose”: le miscele considerate pericolose ai sensi della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi (*9), o le sostanze che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*10):
i)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii)
classe di pericolo 4.1;
iv)
classe di pericolo 5.1.
(*9)
GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1."
(*10)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;"
3)
dal 1o giugno 2015, all’, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l)
“sostanze o miscele pericolose”: le sostanze o le miscele che corrispondono ai criteri di una delle seguenti classi o categorie di pericolo di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (*11);
i)
classi di pericolo da 2.1 a 2.4, 2.6 e 2.7, 2.8 tipi A e B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categorie 1 e 2, 2.14 categorie 1 e 2, 2.15 tipi da A a F;
ii)
classi di pericolo da 3.1 a 3.6, 3.7 effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo, 3.8 effetti diversi dagli effetti narcotici, 3.9 e 3.10;
iii)
classe di pericolo 4.1;
iv)
classe di pericolo 5.1;
(*11)
GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.»;"
4)
nell’allegato II, sezione 1, il tredicesimo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Componenti contenenti fibre ceramiche refrattarie descritte nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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