Art. 7 · Relazione e riesame

Art. 7

Relazione e riesame

In vigore dal 16 dic 2008
Relazione e riesame 1.   Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui all' della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle emissioni. 2.   La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE in merito: a) alle conclusioni del riesame di cui al paragrafo 1 del presente articolo; b) alle misure adottate per ridurre l'estensione delle zone di mescolamento designate a norma dell', paragrafo 1, della presente direttiva; c) all'esito della verifica di cui all', paragrafo 5, della presente direttiva; d) alla situazione dell'inquinamento avente origine al di fuori del territorio della Comunità. Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte.
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