Art. 5 · Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

Art. 5

Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite

In vigore dal 16 dic 2008
Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite 1.   Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti nell’allegato I, parte A, della presente direttiva e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all’interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota. 2.   Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010. Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come media degli anni 2008, 2009 e 2010. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. 4.   Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito del riesame delle analisi indicate all’, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE. Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno precedente a quello in cui deve essere ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento dell’analisi. Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di gestione dei bacini idrografici previsti dall’, paragrafo 7, della direttiva 2000/60/CE. 5.   La Commissione verifica entro il 2018 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che risultano dall’inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione o di arresto di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l', paragrafi 4 e 5, di detta direttiva. 6.   Orientamenti tecnici per l'istituzione degli inventari sono adottati secondo la procedura di regolamentazione di cui all', paragrafo 2, della presente direttiva.
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