Art. 3 · Standard di qualità ambientale

Art. 3

Standard di qualità ambientale

In vigore dal 16 dic 2008
Standard di qualità ambientale 1.   Conformemente all' della presente direttiva e all' della direttiva 2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nell'allegato I, parte A, della presente direttiva ai corpi idrici superficiali. Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni dell’allegato I, parte B. 2.   In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti nell'allegato I, parte A. Gli Stati membri che optano per questa procedura: a) applicano, per il mercurio e i relativi composti, uno SQA di 20 μg/kg, e/o per l'esaclorobenzene, uno SQA di 10 μg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, uno SQA di 55 μg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota; b) fissano e applicano, per determinate sostanze, SQA diversi da quelli di cui alla lettera a) per i sedimenti e/o il biota. Questi SQA offrono almeno lo stesso livello di protezione offerto dallo SQA per le acque di cui all'allegato I, parte A; c) determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel biota e/o nei sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo; e d) notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, le sostanze per le quali gli SQA sono stati fissati conformemente alla lettera b), le motivazioni e le basi per tale approccio, lo SQA alternativo stabilito, compresi i dati e il metodo utilizzati per definire gli SQA alternativi, le categorie di acque superficiali cui si applicherebbero, nonché la frequenza prevista del monitoraggio e il giustificativo di tale frequenza. La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2000/60/CE un sommario delle notifiche di cui alla precedente lettera d) e alla nota 9 dell'allegato I, parte A. 3.   Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nell'allegato I, parte A, che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, con particolare attenzione per le sostanze numeri 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30, in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato a norma dell’ della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto salvo l' della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente. Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo. 4.   La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed eventualmente propone che gli SQA che figurano nell’allegato I, parte A, della presente direttiva siano sottoposti a revisione a norma della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, secondo il calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE. 5.   L'allegato I, parte B, punto 3, della presente direttiva può essere modificato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3, della presente direttiva.
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