Art. 9
Informazioni sensibili relative alla protezione delle ECI
In vigore dal 8 dic 2008
Informazioni sensibili relative alla protezione delle ECI
1. Il personale addetto al trattamento di informazioni classificate in applicazione della presente direttiva per conto di uno Stato membro o della Commissione è soggetto a un’appropriata indagine di sicurezza.
Gli Stati membri, la Commissione e gli organi di sorveglianza competenti garantiscono che le informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche europee comunicate agli Stati membri o alla Commissione non siano usate per scopi diversi dalla protezione delle infrastrutture critiche.
2. Il presente articolo si applica anche allo scambio di informazioni non scritte durante le riunioni in cui sono discussi temi sensibili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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