Art. 5
Piani di sicurezza per gli operatori
In vigore dal 8 dic 2008
Piani di sicurezza per gli operatori
1. La procedura per il piano di sicurezza per gli operatori («PSO») individua gli elementi della ECI e le soluzioni di sicurezza esistenti o in corso di attuazione per la loro protezione. Il contenuto minimo della procedura per un ECI PSO è definito nell’allegato II.
2. Ogni Stato membro valuta se ciascuna ECI designata come tale ubicata nel suo territorio dispone di un PSO oppure ha adottato misure equivalenti per affrontare le questioni di cui all’allegato II. Se uno Stato membro constata che tale PSO, o uno equivalente, esiste ed è periodicamente aggiornato, non sono necessarie azioni ulteriori.
3. Se uno Stato membro constata che il PSO, o uno equivalente, non è stato approntato, adotta i provvedimenti che ritiene opportuni per accertarsi che tale PSO, o uno equivalente, sia predisposto per affrontare le questioni di cui all’allegato II.
Ciascuno Stato membro si accerta che il PSO o piano equivalente sia adottato e periodicamente riesaminato entro un anno dalla designazione dell’infrastruttura critica come ECI. Tale periodo può essere prorogato in circostanze eccezionali previo accordo con l’autorità dello Stato membro e notifica alla Commissione.
4. Il presente articolo non pregiudica eventuali disposizioni di vigilanza o controllo già vigenti riguardo a una ECI e l’autorità competente dello Stato membro menzionata nel presente articolo è l’autorità di vigilanza prevista da dette disposizioni.
5. Si considera che l’osservanza di misure, comprese le misure comunitarie relative all’obbligo o all’esigenza di disporre in un particolare settore di un piano simile o equivalente al PSO e di effettuare un controllo di tale piano da parte dell’autorità competente, equivalga a soddisfare tutti i requisiti imposti agli Stati membri a norma del presente articolo o adottati in virtù di questo. Le linee guida per l’applicazione di cui all’, paragrafo 2, contengono un elenco indicativo di tali misure.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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