Art. 3

Art. 3

In vigore dal 26 nov 2008
1.   In applicazione della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o eventualmente revocano entro il 31 agosto 2009 le autorizzazioni in vigore di prodotti fitosanitari contenenti come sostanze attive il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat. Entro tale data, essi verificano in particolare il rispetto delle condizioni di cui all'allegato I della suddetta direttiva per quanto riguarda il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat, ad eccezione di quelle della parte B dell'iscrizione relativa alla sostanza attiva in questione; gli Stati membri verificano inoltre che il titolare dell'autorizzazione possegga o possa accedere ad un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato II della direttiva, conformemente alle condizioni di cui all'articolo 13 della direttiva stessa. 2.   In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat come unica sostanza attiva presente o come una di più sostanze attive iscritte entro il 28 febbraio 2009 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE forma oggetto di riesame da parte degli Stati membri conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III della suddetta direttiva e tenendo conto della parte B dell'iscrizione nell'allegato I della suddetta direttiva riguardante rispettivamente il flutolanil, il benfluralin, il fluazinam, il fuberidazolo e il mepiquat. In base a tale valutazione, essi stabiliscono se il prodotto corrisponde alle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE. Una volta determinato il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri: a) nel caso di un prodotto contenente flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2013; oppure b) nel caso di un prodotto contenente flutolanil, benfluralin, fluazinam, fuberidazolo e mepiquat come sostanza attiva in combinazione con altre, modificano o revocano, se del caso, l'autorizzazione entro il 28 febbraio 2013, ovvero entro il termine, se posteriore, fissato per detta modifica o revoca nella direttiva o nelle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
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