Art. 7 · Sanzioni per le persone giuridiche

Art. 7

Sanzioni per le persone giuridiche

In vigore dal 19 nov 2008
Sanzioni per le persone giuridiche Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili di un reato ai sensi dell’ siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
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