Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 19 nov 2008
Definizioni Ai fini della presente direttiva s’intende per: a) «illecito» ciò che viola: i) gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato CE ed elencati all’allegato A; ovvero, ii) in relazione ad attività previste dal trattato Euratom, gli atti legislativi adottati ai sensi del trattato Euratom ed elencati all’allegato B; ovvero iii) un atto legislativo, un regolamento amministrativo di uno Stato membro o una decisione adottata da un’autorità competente di uno Stato membro che dia attuazione alla legislazione comunitaria di cui ai punti i) o ii); b) «specie animali o vegetali selvatiche protette»: i) ai fini dell’, lettera f), quelle figuranti: — nell’allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (3), — nell’allegato I e a cui si fa riferimento all’, paragrafo 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (4); ii) ai fini dell’, lettera g), quelle figuranti nell’allegato A o nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (5); c) «habitat all’interno di un sito protetto» qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CEE o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell’, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE; d) «persona giuridica» qualsiasi soggetto giuridico che possieda tale status in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o delle istituzioni pubbliche che esercitano i pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.
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