Art. 34 · Ispezioni

Art. 34

Ispezioni

In vigore dal 19 nov 2008
Ispezioni 1.   Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti. 2.   Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati. 3.   Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell’ambito del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la frequenza e l’intensità delle ispezioni.
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