Art. 27 · Norme minime

Art. 27

Norme minime

In vigore dal 19 nov 2008
Norme minime 1.   Possono essere adottate norme tecniche minime per le attività di trattamento che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’ qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2. 2.   Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi. 3.   Tali norme minime: a) sono incentrate sui principali impatti ambientali dell’attività di trattamento dei rifiuti; b) assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all’; c) tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e d) includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo. 4.   Si adottano norme minime per le attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme minime, compresi elementi riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla raccolta e al trasporto, di commercianti o intermediari, produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o per evitare perturbazioni del mercato interno. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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