Art. 25
Condizioni delle deroghe
In vigore dal 19 nov 2008
Condizioni delle deroghe
1. Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell’ adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.
Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme all’. Nel caso delle operazioni di smaltimento di cui all’, lettera a), tali regole dovrebbero tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili.
2. Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
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