Art. 23 · Rilascio delle autorizzazioni

Art. 23

Rilascio delle autorizzazioni

In vigore dal 19 nov 2008
Rilascio delle autorizzazioni 1.   Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell’autorità competente. Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue: a) i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati; b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al sito interessato; c) le misure precauzionali e di sicurezza da prendere; d) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione; e) le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie; f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano necessarie. 2.   Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere rinnovate. 3.   L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente, in particolare quando non sia conforme all’. 4.   Le autorizzazioni concernenti l’incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica. 5.   A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l’autorizzazione rilasciata in virtù di un’altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un’unica autorizzazione, qualora tale formato permetta di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall’operatore o dall’autorità competente.
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