Art. 22
Rifiuti organici
In vigore dal 19 nov 2008
Rifiuti organici
Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli , misure volte a incoraggiare:
a)
la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei rifiuti organici;
b)
il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione ambientale;
c)
l’utilizzo di materiali sicuri per l’ambiente ottenuti dai rifiuti organici.
La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare una proposta, se opportuno. La valutazione esamina l’opportunità di definire requisiti minimi per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il composto e il digestato prodotto dai rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e l’ambiente.
Storico versioni
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