Art. 21 · Oli usati

Art. 21

Oli usati

In vigore dal 19 nov 2008
Oli usati 1.   Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli , gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che: a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile; b) gli oli usati siano trattati in conformità degli ; c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento. 2.   Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari. 3.   Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
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