Art. 17 · Controllo dei rifiuti pericolosi

Art. 17

Controllo dei rifiuti pericolosi

In vigore dal 19 nov 2008
Controllo dei rifiuti pericolosi Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della salute umana, al fine di ottemperare le disposizioni di cui all’, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i requisiti di cui agli .
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