Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 2008
La direttiva 96/22/CE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) “trattamento terapeutico”: la somministrazione — in applicazione dell’ della presente direttiva — ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate allo scopo di trattare, previo esame dell’animale da parte di un veterinario, una disfunzione della fecondità, inclusa l’interruzione di una gravidanza indesiderata, e, per quanto riguarda le sostanze ß-agoniste, in vista dell’induzione della tocolisi nelle vacche al momento del parto nonché del trattamento di disfunzioni respiratorie, malattia navicolare e laminite e dell’induzione della tocolisi negli equidi;» 2) l’ è sostituito dal seguente: « Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato delle sostanze di cui all’allegato II ai fini della loro somministrazione a qualsiasi animale le cui carni e i cui prodotti siano destinati al consumo umano, per scopi diversi da quelli previsti all’, punto 2.»; 3) all’, punto 2, il punto i) è sostituito dal seguente: «i) trembolone allilico da somministrare per via orale, ovvero le sostanze ß-agoniste a equidi, sempreché siano utilizzati conformemente alle indicazioni del fabbricante;» 4) l’articolo 5 bis è soppresso; 5) agli sono soppressi i riferimenti all’articolo 5 bis; 6) all’articolo 11 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Negli elenchi di paesi previsti dalla legislazione comunitaria in provenienza dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare animali da azienda o d’acquacoltura ovvero carni o prodotti ottenuti da tali animali non possono figurare paesi terzi la cui legislazione autorizza l’immissione sul mercato e la somministrazione di stilbeni, derivati di stilbeni, loro sali ed esteri nonché di tireostatici destinati ad essere somministrati agli animali di qualsiasi specie le cui carni e i cui prodotti sono destinati al consumo umano.»; 7) l’articolo 11 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 11 bis Relativamente alle sostanze di cui all’allegato III, la Commissione si adopera per ottenere informazioni complementari, tenendo presenti i dati scientifici recenti provenienti da tutte le fonti, e riesamina periodicamente le misure applicate per presentare tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio le proposte necessarie.»; 8) è inserito il seguente articolo: «Articolo 11 ter La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, organizza una campagna di informazione e sensibilizzazione sul divieto totale dell’uso di estradiolo-17ß negli animali produttori di alimenti, destinata agli agricoltori e alle organizzazioni veterinarie nell’Unione europea nonché alle organizzazioni pertinenti al di fuori dell’Unione europea che partecipano direttamente o indirettamente all’esportazione verso l’Unione europea di alimenti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva.»; 9) l’allegato II è sostituito dal testo figurante nell’allegato della presente direttiva.
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