Art. 10 · Scambio delle migliori prassi

Art. 10

Scambio delle migliori prassi

In vigore dal 19 nov 2008
Scambio delle migliori prassi Per migliorare la sicurezza delle strade nell’Unione europea che non fanno parte della rete stradale transeuropea, la Commissione instaura un sistema coerente di scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri che riguarda, fra l’altro, i progetti esistenti in materia di sicurezza dell’infrastruttura stradale e le tecnologie comprovate relative alla sicurezza stradale.
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