Art. 19 · Riconoscimento di certificati

Art. 19

Riconoscimento di certificati

In vigore dal 19 nov 2008
Riconoscimento di certificati 1.   I marittimi che non possiedono il certificato di cui all’ possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché sia stata adottata, secondo la procedura di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato. 2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda motivata di riconoscimento del paese terzo in questione. La Commissione, assistita dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, e con l’eventuale partecipazione degli Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all’allegato II e procede ad una valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i requisiti della convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in relazione ai certificati. 3.   La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento. Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l’. Se, entro il termine di cui al primo comma, non è adottata alcuna decisione in merito al riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata adottata una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. 4.   Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto delle disposizioni di cui all’allegato II, punti 4 e 5. 5.   Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti, pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005. Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la Commissione non li revochi successivamente in virtù dell’. 6.   La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. 7.   Nonostante il disposto dell’, paragrafo 6, uno Stato membro può, se le circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro interessato ai fini dell’abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera. In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell’avvenuta presentazione della domanda di convalida alle competenti autorità.
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