Art. 13
Uso di simulatori
In vigore dal 19 nov 2008
Uso di simulatori
1. Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi previsto devono essere osservati per quanto riguarda:
a)
tutta l’attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b)
qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi per mezzo di simulatori;
c)
qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità prescritta alla parte A del codice STCW.
2. Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso anteriormente al 1o febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al paragrafo 1.
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