Art. 12 · Rinnovo dei certificati

Art. 12

Rinnovo dei certificati

In vigore dal 19 nov 2008
Rinnovo dei certificati 1.   I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto ai sensi dei capitoli dell’allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni: a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all’; e b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW. 2.   Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito favorevole. 3.   Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati al rilascio di certificati emessi prima del 1o febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti certificati, l’obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di adeguamento o di sottoporsi a valutazioni. Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di adeguamento che comprendano le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell’ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei livelli di competenza in questione. 4.   Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di adeguamento come previsto alla sezione A-I/11 del codice STCW. 5.   Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell’ambiente marino siano messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.
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