Art. 8 · Informazione dei rappresentanti dei lavoratori

Art. 8

Informazione dei rappresentanti dei lavoratori

In vigore dal 19 nov 2008
Informazione dei rappresentanti dei lavoratori Fatte salve le disposizioni nazionali e comunitarie, più restrittive e/o più specifiche, relative all’informazione e alla consultazione e, in particolare, la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori (7), l’impresa utilizzatrice è tenuta a fornire informazioni adeguate sul ricorso a lavoratori tramite agenzia interinale all’interno dell’impresa all’atto della presentazione dei dati sulla propria situazione occupazionale agli organi rappresentativi dei lavoratori, istituiti conformemente alla normativa comunitaria e nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:104:oj#art-8