Art. 11 · Sanzioni per il mancato uso di un marchio d’impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative

Art. 11

Sanzioni per il mancato uso di un marchio d’impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative

In vigore dal 22 ott 2008
Sanzioni per il mancato uso di un marchio d’impresa, nelle procedure giudiziarie o amministrative 1.   La nullità di un marchio d’impresa non può essere dichiarata a motivo dell’esistenza di un marchio d’impresa anteriore in conflitto, il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3. 2.   Uno Stato membro può prevedere che un marchio d’impresa non possa essere escluso dalla registrazione a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore in conflitto il quale non soddisfi le condizioni di uso di cui all’, paragrafi 1 e 2, o, eventualmente, paragrafo 3. 3.   Fatta salva l’applicazione dell’, in caso di domanda riconvenzionale che abbia per oggetto la decadenza, uno Stato membro può prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione, se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa in virtù dell’, paragrafo 1. 4.   Se il marchio di impresa anteriore è stato usato soltanto per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, si considera, ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, come registrato soltanto per quella parte di prodotti e servizi.
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