Art. 11

Art. 11

In vigore dal 22 ott 2008
La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare e di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli per i lavoratori subordinati. L’attuazione della presente direttiva non può in nessun caso costituire una ragione per giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente negli Stati membri per quanto attiene al livello generale di protezione dei lavoratori subordinati nel settore contemplato dalla direttiva stessa.
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