Art. 5

Art. 5

In vigore dal 22 ott 2008
Eurostat, qualora constati anomalie o incoerenze statisticamente significative nei dati comunicati a norma della presente direttiva, può chiedere agli organi nazionali di consentirgli di prendere cognizione dei dati non aggregati pertinenti nonché dei procedimenti di calcolo o di valutazione su cui si fondano le informazioni aggregate, per valutare o rettificare l’informazione giudicata anormale.
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