Art. 4
In vigore dal 22 ott 2008
Eurostat è tenuto a non divulgare i dati che gli sono stati comunicati a norma dell’ e che, per loro natura, potrebbero essere coperti dal segreto commerciale delle imprese. I dati statistici riservati trasmessi a Eurostat sono accessibili ai soli funzionari dello stesso e possono essere utilizzati a scopi esclusivamente statistici.
Il primo paragrafo non osta alla pubblicazione di questi dati in una forma aggregata che non consenta di identificare singole transazioni commerciali.
Storico versioni
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