Art. 10
In vigore dal 22 ott 2008
La direttiva 90/377/CEE, modificata dagli atti di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all’allegato IV.
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