Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 ott 2008
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell’industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nel modo previsto dall’: 1) i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica; 2) i vigenti sistemi di prezzi; 3) la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.
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