Art. 1
In vigore dal 22 ott 2008
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le imprese fornitrici di gas o di energia elettrica ai consumatori finali dell’industria, quali definiti negli allegati I e II, comunichino all’istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) nel modo previsto dall’:
1)
i prezzi e le condizioni di vendita ai consumatori industriali finali di gas e di energia elettrica;
2)
i vigenti sistemi di prezzi;
3)
la ripartizione dei consumatori e dei relativi volumi per categorie di consumo, onde provvedere alla rappresentatività di tali categorie a livello nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:92:oj#art-1