Art. 9
Etichettatura
In vigore dal 29 set 2008
Etichettatura
1. I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati unicamente in lotti sufficientemente omogenei e:
a)
qualificati come materiali CAC e accompagnati da un documento rilasciato dal fornitore conformemente ai requisiti specifici stabiliti conformemente all’. Se su tale documento figura una dichiarazione ufficiale, questa dovrà essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi contenuti nel documento; oppure
b)
qualificati come materiali pre-base, materiali di base o materiali certificati e certificati tali dall’organismo ufficiale responsabile, conformemente ai requisiti specifici stabiliti conformemente all’.
Le misure attuative adottate in conformità della procedura di cui all’, paragrafo 3, possono contenere prescrizioni relative ai materiali di moltiplicazione e/o alle piante da frutto ai fini delle operazioni di etichettatura e/o di chiusura e di imballaggio.
2. Nel caso di fornitura di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto da parte del dettagliante a un consumatore finale non professionista, le prescrizioni in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1 possono essere limitate a un’adeguata informazione sul prodotto.
3. Nel caso di materiali di moltiplicazione o di una pianta da frutto di una varietà che è stata geneticamente modificata, qualunque etichetta e documento, ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma della presente direttiva indica chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e specifica gli organismi geneticamente modificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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