Art. 8 · Composizione e identificazione dei lotti

Art. 8

Composizione e identificazione dei lotti

In vigore dal 29 set 2008
Composizione e identificazione dei lotti 1.   Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono tenuti in lotti separati. 2.   Qualora materiali di moltiplicazione o piante da frutto di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell’imballaggio, dell’immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione del lotto e origine delle sue varie componenti.
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