Art. 7 · Identificazione della varietà

Art. 7

Identificazione della varietà

In vigore dal 29 set 2008
Identificazione della varietà 1.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono commercializzati con un’indicazione della varietà cui appartengono. Qualora nel caso dei portainnesto non vi sia identità varietale, viene fatto riferimento alla specie o all’ibrido interspecifico in questione. 2.   Le varietà cui viene fatto riferimento conformemente al paragrafo 1 sono: a) giuridicamente protette da una privativa per ritrovati vegetali conformemente alle disposizioni sulla protezione di nuove varietà vegetali; b) registrate ufficialmente ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo; oppure c) comunemente note; una varietà è considerata comunemente nota se: i) è stata registrata ufficialmente in un altro Stato membro; ii) è oggetto di domanda di registrazione ufficiale in uno Stato membro o di domanda di privativa di cui alla lettera a); oppure iii) è già stata commercializzata prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato o di un altro Stato membro, purché abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta. L’indicazione di cui al paragrafo 1 può altresì applicarsi a una varietà priva di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali, purché la varietà abbia una descrizione ufficialmente riconosciuta e i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano commercializzati come materiale CAC sul territorio dello Stato membro interessato e siano identificati con un riferimento a questa disposizione sull’etichetta e/o su un documento. 3.   Nei limiti del possibile, ogni varietà deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri, in conformità delle modalità di applicazione che possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, oppure, in mancanza di queste, conformemente alle linee direttrici internazionali accettate. 4.   Le varietà possono essere registrate ufficialmente qualora siano state giudicate rispondenti a talune condizioni approvate ufficialmente e abbiano una descrizione ufficiale. Esse possono altresì essere registrate ufficialmente se il loro materiale è stato già commercializzato prima del 30 settembre 2012 sul territorio dello Stato membro interessato, purché abbiano una descrizione ufficialmente riconosciuta. Una varietà geneticamente modificata può essere registrata ufficialmente solo se l’organismo geneticamente modificato da cui è costituita è stato autorizzato ai sensi della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003. Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’ o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell’ambito di applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1829/2003, la varietà interessata è registrata ufficialmente solo se l’alimento o il mangime ottenuto da questi materiali è stato autorizzato a norma del suddetto regolamento. 5.   I requisiti per la registrazione ufficiale di cui al paragrafo 4 sono stabiliti secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, e comprendono: a) le condizioni per la registrazione ufficiale, le quali possono comprendere, in particolare, la distinguibilità, la stabilità e una sufficiente omogeneità; b) le caratteristiche minime su cui deve basarsi l’esame delle varie specie; c) i requisiti minimi per l’esecuzione degli esami; d) il periodo massimo di validità della registrazione ufficiale di una varietà. 6.   Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2: — può essere instaurato un sistema di notifica delle varietà o ibridi interspecifici agli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri; — si può decidere di redigere e pubblicare un elenco comune delle varietà.
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