Art. 5
Registrazione
In vigore dal 29 set 2008
Registrazione
1. Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano registrati ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva.
2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti.
3. Le misure necessarie per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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