Art. 5 · Registrazione

Art. 5

Registrazione

In vigore dal 29 set 2008
Registrazione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori siano registrati ufficialmente in relazione alle attività effettuate ai sensi della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 ai fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti. 3.   Le misure necessarie per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2 possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2008:90:oj#art-5