Art. 4 · Requisiti specifici per il genere e la specie

Art. 4

Requisiti specifici per il genere e la specie

In vigore dal 29 set 2008
Requisiti specifici per il genere e la specie Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, per ciascun genere o ciascuna specie di cui all’allegato I sono stabiliti requisiti specifici che precisano: a) i requisiti che devono soddisfare i materiali CAC, in particolare quelli relativi al procedimento di moltiplicazione applicato, alla purezza delle colture in fase di crescita, allo stato fitosanitario e, tranne nel caso dei portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, al carattere varietale; b) i requisiti che devono soddisfare i materiali pre-base, i materiali di base e i materiali certificati per quanto riguarda la qualità (compresi, per i materiali pre-base e i materiali di base, i metodi per il mantenimento dell’identità varietale e, se del caso, del clone, incluse le caratteristiche pomologiche pertinenti), lo stato fitosanitario, i metodi e le procedure d’esame applicati, il sistema o i sistemi di moltiplicazione seguiti e, tranne nel caso di portainnesto il cui materiale non appartiene a una varietà, il carattere varietale; c) i requisiti che devono soddisfare i portainnesto e altre parti di piante di generi o specie diversi da quelli elencati nell’allegato I o i loro ibridi per poter ricevere un innesto di materiale di moltiplicazione del genere o della specie elencati nell’allegato I o i loro ibridi.
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