Art. 3 · Requisiti generali per l’immissione sul mercato

Art. 3

Requisiti generali per l’immissione sul mercato

In vigore dal 29 set 2008
Requisiti generali per l’immissione sul mercato 1.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati soltanto se: a) i materiali di moltiplicazione sono stati ufficialmente certificati come «materiali pre-base», «materiali di base» o «materiali certificati» o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC; b) le piante da frutto sono state ufficialmente certificate come materiali certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificate come materiali CAC. 2.   I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto costituiti da un organismo geneticamente modificato ai sensi dell’, punti 1 e 2, della direttiva 2001/18/CE, possono essere immessi sul mercato solo se l’organismo geneticamente modificato è stato autorizzato in conformità di tale direttiva o del regolamento (CE) n. 1829/2003. 3.   Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in alimenti rientranti nell’ambito di applicazione dell’ o in qualità di mangime o in un mangime rientrante nell’ambito di applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l’alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento. 4.   In deroga al disposto del paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare i fornitori operanti sul loro territorio ad immettere sul mercato quantitativi appropriati di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto: a) per prove o a scopi scientifici; b) per lavori di selezione; oppure c) per contribuire a conservare la diversità genetica. Le condizioni a cui gli Stati membri possono concedere tale autorizzazione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
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