Art. 21
Misure transitorie
In vigore dal 29 set 2008
Misure transitorie
Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2018. Allorché sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull’etichetta e/o su un documento. Oltre il 31 dicembre 2018 i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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