Art. 21 · Misure transitorie

Art. 21

Misure transitorie

In vigore dal 29 set 2008
Misure transitorie Fino al 31 dicembre 2018 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali di moltiplicazione e piante da frutto ottenuti da piante parentali esistenti prima del 30 settembre 2012 e che sono stati ufficialmente certificati o rispondono alle condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2018. Allorché sono commercializzati tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono identificati con un riferimento al presente articolo sull’etichetta e/o su un documento. Oltre il 31 dicembre 2018 i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto possono essere commercializzati se sono soddisfatti i requisiti della presente direttiva.
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