Art. 19
Comitato
In vigore dal 29 set 2008
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di seguito «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:90:oj#art-19