Art. 16 · Azioni di seguito da parte degli Stati membri

Art. 16

Azioni di seguito da parte degli Stati membri

In vigore dal 29 set 2008
Azioni di seguito da parte degli Stati membri 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti sul loro territorio e destinati alla commercializzazione siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva. 2.   Qualora, in occasione dell’ispezione ufficiale prevista all’ o delle prove previste all’, si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto non sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva, l’organismo ufficiale responsabile dello Stato membro interessato prende tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformità alle disposizioni precitate oppure, se ciò non fosse possibile, per vietare la commercializzazione nella Comunità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto non conformi. 3.   Qualora si constati che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto commercializzati da un fornitore non sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva, lo Stato membro interessato provvede affinché nei confronti di tale fornitore siano prese misure adeguate. Qualora a tale fornitore sia vietato commercializzare materiali di moltiplicazione e piante da frutto, lo Stato membro ne informa la Commissione e gli organismi degli Stati membri competenti a livello nazionale. 4.   Le eventuali misure adottate a norma del paragrafo 3 vengono revocate non appena sia accertato con sufficiente certezza che i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto destinati alla commercializzazione da parte del fornitore saranno in futuro conformi alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva.
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