Art. 14
Controllo comunitario
In vigore dal 29 set 2008
Controllo comunitario
1. Negli Stati membri vengono effettuate prove o, se del caso, analisi su campioni per verificare la conformità dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto alle prescrizioni ed alle condizioni enunciate nella presente direttiva, anche nel settore fitosanitario. La Commissione può far ispezionare le prove da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.
2. All’interno della Comunità possono essere effettuate prove e analisi comparative comunitarie di campioni, inclusi quelli riguardanti lo stato fitosanitario, per il controllo a posteriori di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto immessi sul mercato a norma delle disposizioni della presente direttiva obbligatorie o discrezionali. Le prove e le analisi comparative possono includere quanto segue:
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materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in paesi terzi,
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materiali di moltiplicazione e piante da frutto adatti all’agricoltura biologica,
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materiali di moltiplicazione e piante da frutto commercializzati nel contesto di misure volte a preservare la diversità genetica.
3. Le prove e le analisi comparative di cui al paragrafo 2 sono effettuate per armonizzare i metodi tecnici dell’esame di materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e controllare che tali materiali soddisfino le condizioni previste.
4. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le disposizioni necessarie affinché si effettuino le prove e le analisi comparative. La Commissione informa il comitato di cui all’, paragrafo 2, dei provvedimenti di ordine tecnico per l’esecuzione delle prove e delle analisi nonché dei risultati delle medesime. In caso di problemi di carattere fitosanitario, la Commissione ne informa il comitato fitosanitario permanente.
5. La Comunità può apportare un contributo finanziario alla realizzazione delle prove e delle analisi previste ai paragrafi 2 e 3.
Il contributo finanziario non supera gli stanziamenti annui decisi dall’autorità di bilancio.
6. Le prove e le analisi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità e le modalità di versamento di tale contributo sono stabilite secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
7. Solo le autorità statali o le persone giuridiche che agiscono sotto la responsabilità dello Stato possono realizzare le prove e le analisi previste ai paragrafi 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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