Art. 13 · Ispezione ufficiale

Art. 13

Ispezione ufficiale

In vigore dal 29 set 2008
Ispezione ufficiale 1.   Gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto siano oggetto di un’ispezione ufficiale durante le fasi di produzione e di commercializzazione, onde accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla presente direttiva. A tale scopo l’organismo ufficiale responsabile deve poter accedere liberamente a tutte le parti dei locali dei fornitori in qualsiasi momento ragionevole. 2.   Gli organismi ufficiali responsabili possono, conformemente alla legislazione nazionale, delegare i compiti che sono previsti dalla presente direttiva e che devono essere eseguiti sotto la loro autorità e controllo a qualsiasi persona giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, che in base al proprio statuto, ufficialmente approvato, abbia esclusivamente funzioni specifiche di pubblico interesse, purché la persona giuridica e i suoi membri non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, possono essere approvate altre persone giuridiche istituite per conto dell’organismo ufficiale responsabile che agiscono sotto l’autorità e il controllo di detto organismo, a condizione che tali persone giuridiche non abbiano alcun interesse personale nei risultati delle misure che adottano. Gli Stati membri notificano alla Commissione i loro organismi ufficiali responsabili. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. 3.   Le modalità d’applicazione del paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2. Tali modalità sono proporzionate alla categoria del materiale in questione.
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