Art. 12
In vigore dal 29 set 2008
1. Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, si stabilisce se materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti in un paese terzo che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piante da frutto prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della presente direttiva.
2. In attesa della decisione di cui al paragrafo 1, fino al 31 dicembre 2010 e fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE gli Stati membri possono applicare all’importazione di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto provenienti da paesi terzi condizioni perlomeno equivalenti a quelle stabilite su base temporanea o permanente nei requisiti specifici adottati ai sensi dell’. Se tali condizioni non sono previste in detti requisiti specifici, le condizioni relative all’importazione devono essere almeno equivalenti a quelle applicabili alla produzione nello Stato membro interessato.
Secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, la data di cui al primo comma del presente paragrafo può essere prorogata per i paesi terzi, in attesa della decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto importati da uno Stato membro conformemente a una decisione adottata da tale Stato in virtù del primo comma non sono soggetti ad alcuna restrizione di commercializzazione negli altri Stati membri per quanto concerne gli elementi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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