Art. 10 · Circolazione locale

Art. 10

Circolazione locale

In vigore dal 29 set 2008
Circolazione locale 1.   Gli Stati membri possono dispensare: a) dall’applicazione dell’, paragrafo 1, i piccoli produttori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante da frutto che nella loro totalità sono destinati, come impiego finale, a persone sul mercato locale non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali («circolazione locale»); b) dai controlli e dall’ispezione ufficiale previsti all’, la circolazione locale di materiali di moltiplicazione e di piante da frutto prodotti da persone così esonerate. 2.   Possono essere adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2, le modalità di applicazione riguardanti altri requisiti inerenti alle esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, specie per quanto concerne le nozioni di «piccoli produttori» e di «mercato locale», nonché le relative procedure.
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