Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 29 set 2008
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva riguarda la commercializzazione all’interno della Comunità dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti.
2. La presente direttiva si applica ai generi e alle specie elencati all’allegato I, nonché ai loro ibridi. Essa si applica anche ai portainnesto e altre parti di piante di altri generi o specie rispetto a quelli elencati all’allegato I e ai loro ibridi, se i materiali dei generi o specie elencati all’allegato I o dei loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.
3. La presente direttiva lascia impregiudicate le norme in materia fitosanitaria di cui alla direttiva 2000/29/CE.
4. La presente direttiva non si applica ai materiali di moltiplicazione né alle piante da frutto di cui sia comprovata la destinazione all’esportazione in paesi terzi, purché siano identificati come tali e sufficientemente isolati.
Le misure di applicazione del primo comma, riguardanti in particolare l’identificazione e l’isolamento, sono adottate secondo la procedura di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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